Finanziamenti fino a 25.000 euro assistiti dal Fondo di Garanzia: al via la presentazione della domanda e disponibilità del modulo

da | Apr 24, 2020 | Normativa e prassi

Reso disponibile il modulo da presentare per accedere ai finanziamenti fino a 25.000 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato/ricavi) assistito dalle garanzie statali al 100% come previsto dal Decreto liquidità ( art. 13, comma 1, lett. m) D.L. 23/2020). L’erogazione dei prestiti anche se automatici sono comunque sottoposti alla discrezionalità dell’ente finanziatore. La garanzia è concessione automaticamente dal Fondo centrale di garanzia per le PMI nei confronti dei titolari di partite IVA che rientrino  nella definizione europea (raccomandazione della commissione Ue 2003/361) di microimprese e piccole e medie imprese aventi un fatturato fino a 50 milioni di euro oppure un attivo di 43 milioni di euro e numero massimo di 499 dipendenti.

Il Fondo centrale di garanzia per le PMI, gestito dal Mediocredito centrale, ha comunicato che la procedura on line che consente alle banche di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti è già disponibile. Per cui tale procedura, si ripete già operativa, permette agli istituti di credito, il quale può procedere anche senza il riscontro del Fondo, di procedere all’erogazione del finanziamento appena ricevuto dal Fondo il riscontro della presa in carico della pratica. La banca attenderà tal riscontro per evitare di rimanere esposta al rischio che il medesimo beneficiario faccia richiesta a più istituti di credito, con conseguente improcedibilità delle richieste successive alla prima e conseguente mancanza della garanzia statale sugli importi nel mentre erogati.

Il Fondo di garanzia della PMI concederà la garanzia anche alle imprese che hanno crediti deteriorati con le banche (in particolare inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti). L’accesso alla garanzia non prevede più la valutazione del merito di credito dell’impresa da parte del Gestore del Fondo.

La durata del finanziamento è stabilità fino ad un massimo di 72 rate mensili con un periodo di preammortamento di 24 mesi, ovverossia il prestito potrà iniziare a essere restituito dopo due anni con rate per i sei anni successivi. Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato (media rendimento titoli di Stato a cedola fissa, a marzo 2020 era pari a 0,388%), maggiorato dello 0,2%.

Per poter accedere a tali finanziamenti assistiti da garanzia del 100% del Fondo occorre compilare il modulo “Allegato 4-bis” sia da imprese che dai lavoratori autonomi e inviarlo, allegando il documento di riconoscimento del sottoscrittore, anche a mezzo posta elettronica, anche non certificata, alla banca o al confidi.

I campi da compilare dell’Allegato 4-bis

Nel modulo va specificato:

  • che il richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231;
  • che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici;
  • di accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche;
  • specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti);
  • al punto 17 del modulo vanno specificati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi. (punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive integrazioni – il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia);
  • impegno a trasmettere la documentazione richiesta al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente di tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo;

Inoltre l’ABI ha precisato che al punto 13 del modello, relativa alla descrizione della finalità per la quale è chiesto il finanziamento, è possibile scrivere semplicemente “liquidità”. 

Al punto 12 del modulo va indicato il codice Ateco dell’attività economica esercitata interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19.

Nel punto 15 del modulo va riportato, relativamente all’ultimo esercizio contabile per il quale è stato depositato il bilancio o la dichiarazione fiscale, va indicato l’anno e l’importo dei ricavi.

Nel punto 2 della scheda 2 (pagina 2/2) del modulo andranno trascritti i dati relativi:

  • il fatturato in migliaia di euro, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
  • il totale dell’attivo patrimoniale, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa

Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.

Controlli e sanzioni

Nel modello va dato l’assenso per eventuali controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari.

In caso di revoche totali o parziali dell’agevolazioni si è obbligati a versare al Fondo l’importo parti all’aiuto ottenuto (in termine di equivalente sovvenzione lordo) e delle eventuali sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.

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